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Anche per l'Anno 2011 le detrazioni fiscali del 55% restano disponibili per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21/12/10 la Finanziaria 2011 (Legge di Stabilità per il 2011, ex Legge Finanziaria Legge n.220 del 13 dicembre 2010) che contiene, tra le altre cose, la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, al comma 48.

Tutto rimane invariato per chi, nel 2011, approfitterà delle Detrazioni del 55%, ad eccezione del periodo in cui la somma sarà rimborsata: verrà suddivisa in 10 anni anziché in 5.

La novità introdotta non modifica, rispetto alla normativa vigente, i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi. Questa modifica influisce sul calcolo del periodo d’ammortamento degli interventi che, potranno subire qualche incremento.

Questo il testo della disposizione: "comma 48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2."

L'ENEA, nella FAQ 65 d’aggiornamento, ha chiarito che le spese sostenute nel 2011 saranno detraibili in dieci anni a partire dalla denuncia dei redditi del 2012. Quelle pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni a partire dalla denuncia dei redditi dell’estate 2011.

La documentazione degli interventi eseguiti (Allegato F o Allegato A + Allegato E ), va comunicata all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori; il prolungamento dei lavori non ultimanti nel 2010, va comunicato all’Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011, indicando quanto saldato nel 2010.

Ambiti di intervento:

  • 1. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
     
  • 2. Interventi di riqualificazione energetica dell’intero edificio
Detrazioni fiscali del 55% restano disponibili per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione
Sono ammessi alla detrazione solo gli interventi su edifici esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale già dotati di impianto di riscaldamento. Si possono detrarre le spese relative alla fornitura e la posa in opera delle apparecchiature, a tutti i lavori relativi allo smontaggio dell'impianto di climatizzazione da sostituire, ai lavori necessari per la sostituzione del vecchio impianto di carattere elettrotecnico, idraulico e murario per la realizzazione del nuovo impianto,a tutti i lavori necessari per gli interventi sulla rete di distribuzione e le apparecchiature di controllo e regolazione, a tutti i costi relativi per produzione dei documenti e pratiche dei tecnici abilitati.

Il limite massimo detraibilità nel caso di sostituzione degli impianti è di € 30.000,00 ripartiti in 10 anni. Se la detrazione riguarda la riqualificazione energetica dell’intero edificio, vanno rispettati i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore ai valori riportati nell’allegato A del DM11 marzo 2008. Il limite massimo detraibilità è pari a € 100.000,00 ripartiti in 10 anni.

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